Medioevo "superstizioso"


Riti magici, raduni di streghe, visioni di fantasmi, fate benefiche, folletti dell’abbondanza e della miseria appartengono all’im­maginario alternativo del sacro che la Chiesa ha storicamente condannato come ‘superstizione’. In essa scorgeva sopravvivenze del paganesimo, prove della reale influenza dei demoni sugli uomini oltre che radicali ostacoli all’instaurazione e alla diffusione del cristianesimo. Tuttavia, il limite tra ciò che la Chiesa tollerava, incoraggiava e condannava restava labile e non riguardava il prin­cipio dell’efficacia simbolica delle pratiche superstiziose. “L’in­tervento di un sacerdote, la presenza di reliquie riconosciute autentiche, la recita di una preghiera in debita forma, per non parlare dei miracoli compiuti da un santo in vita o in morte per mezzo delle sue reliquie, non differivano dai filatteri e dalle invocazioni condannate, ma portavano il marchio di riconoscimento che bastava ad autenticarli”, spiega l’autore Jean-Claude Schmitt, della Scuola di alti studi in Scienze sociali di Parigi. “Per trasformare un gesto magico in un segno legittimo – scrive – basta che il segno tracciato (…) sia il segno della croce e che sia pronunziato il nome di Dio”. Per i chierici del XII e XIII secolo la nozione di superstizione si fonda ancora sull’autorità di Ago­stino e di Martino di Braga, di Isidoro di Siviglia e dei concili dell’Alto Medioevo; sarà solo alla metà del XIII secolo, con Tommaso d’Aquino, che essa assumerà contorni più restrittivi e il giudi­zio verso coloro che ne sono colpevoli si farà più rigido. Tutta­via, il fermo atteggiamento dei vescovi nel punire i superstiziosi è accompagnato da una naturale moderazione, soprattutto se la si paragona alla severità dei giudici laici ed ecclesiastici a partire dal Trecento: “Mai la Chiesa infligge castighi corporali – scrive Schmitt – la lapidazione e la condanna capitale appartengono ai laici, non ai chierici. Non si condanna mai neppure alla prigione. La pena ecclesiastica per eccellenza è la penitenza”.

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Anno pubblicazione 1992
Recensito da
Anno recensione 1992
Comune Bari-Roma
Pagine 186
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