Qual è il rapporto fra diritto e morale nel nostro tempo? Quale ruolo ha una riflessione che ne indaghi i confini a partire dall’esame della struttura del diritto e dei suoi limiti? La vigenza delle categorie giuridiche rispecchia un contenuto etico? Le domande si intersecano in questa ricostruzione critica del pensiero normativo: «Poiché il pensiero normativo emerge compiutamente solo quando la critica principled consente un’argomentata rilegittimazione di istituzioni (giuridiche), esso può fiorire solo quando diritto e morale intrattengono un rapporto significativo, nel senso che possono essere ponderati come dotati di una certa autonomia concettuale» (p. 99). A partire dall’esame delle tesi di Rawls, Dworkin, Sandel, Nussbaum, Nozick, Thomson e altri ancora, l’analisi di Zanetti mostra come «i filosofi hanno prodotto argomenti normativi che hanno influenzato decisioni politiche e giuridiche» e ci riconsegna alla sfida argomentativa di una discussione aperta, in cui pensare la connessione possibile fra diritto e morale può significare un utile limitazione e bilanciamento. Attraversando teorie e dibattiti attuali, ma anche concezioni filosofiche classiche da Platone ad Aristotele, da Machiavelli a Burke e Marx, essa segue un percorso genealogico che dall’origine della formazione del pensiero normativo individua i punti salienti del processo di emersione delle regole. Si deve distinguere la produzione di regole “tecniche”, secondo un principio di funzionalità, dall’esigenza di regole “costitutive” attraverso cui il pensiero normativo si autogiustifica e «tende ad allargare la libertà nella sua tipica dinamica di posse e licere» (p. 19). Queste ultime regole fanno di una forma di vita un’entità istituzionale e sociale, in cui il vichiano certo della tradizione autorevole è giudicato dal vero della capacità critica del linguaggio argomentativo. Fornire criteri e ragioni convincenti è un aspetto irrinunciabile del pensiero normativo. Qual è dunque il luogo in cui si colloca il diritto rispetto alla prassi governata dalle circostanze? Il principio di rilevanza sembra rispondere ad alcune difficoltà che certe teorie relativiste portano invece fino alle estreme conseguenze. L’idea di conclusività, implicita nella nozione di argomento, si ridimensiona nel carattere rilevante che esso assume nel diritto. Partire dalle circostanze, dal rispetto del dato situa-zionale specifico significa «assumere una prospettiva differente rispetto alla nozione tecnico-poietica di elaborazione normativa di un modello da realizzare» (p. 44). Il saggio cinese nel Trattato dell’efficacia di François Jullien testimonia la precedenza del “potenziale di situazione” rispetto alla forma ideale del modello.